Famiglia di fatto |

Lo studio legale Berretta, si occupa di tutte quelle problematiche inerenti alle famiglie di fatto
In epoca romana,la parola famiglia, stava ad indicare più persone cioè vale a dire un gruppo il quale dimorava in un determinato luogo.
La famiglia trovò piena realizzazione e anche valorizzazione nello stato romano, del quale riproduceva la struttura gerarchica e centralizzata. Al centro di essa vi era il pater, il quale esercitava l’assoluta potestà su tutta la famiglia. Nel diritto romano antico, il matrimonio consisteva nell’unione tra un uomo ed una donna, quest’ultimo era celebrato con una solenne cerimonia, ma poteva venir meno cessato l’affectio maritalis.
E’ stato detto che il matrimonio per influenza cristiana, “perse il suo carattere originario di rapporto, la cui esistenza dipendeva esclusivamente dalla persistenza della volontà dei coniugi” e si avviò a divenire “un rapporto giuridico sorgente dalla volontà iniziale dei coniugi, ma la cui esistenza era indipendente dal persistere di tale volontà”. La cultura dell’indissolubilità del matrimonio deriva dalla sacralità del vincolo, affermata dalla religione e recepita dall’impero.
Il cristianesimo esercitò influenza sulla legislazione di diritto di famiglia anche sui rapporti patrimoniali e successori, nonché in relazione all’istituto della dote.
In Italia, nel diritto vigente la convivenza tra due persone, le quali hanno istaurato tra loro rapporti affettivi e vivano in comunione di vita, in situazione analoga a quella prevista dal matrimonio, non è disciplinato dalla legge.
L’unica affermazione che si può compiere, in relazione alla convivenza di fatto, è che quest’ultima non è illecita. La Corte di Cassazione con una sentenza la n. 6381 dell’otto giugno del 1993 affermò: “che la convivenza more uxorio tra un uomo ed una donna in stato libero non è contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume”.
L’art. 317 bis c.c. disciplina l’esercizio della potestà nei confronti dei figli naturali riconosciuti, cioè di figli che sono nati da genitori non legati da vincolo matrimoniale.
L’articolo prende in esame una serie di situazioni, il primo comma disciplina l’ipotesi in cui il figlio venga riconosciuto da un solo genitore, nell’ipotesi menzionata non sorge alcun contrasto poiché non vi sono situazioni controverse da disciplinare. Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta l’esercizio della potestà su di lui.
Il secondo comma prende in esame due diverse situazioni, la prima riguarda l’ipotesi in cui i genitori naturali convivano insieme e abbiano riconosciuto il figlio entrambi, in questo caso la potestà genitoriale viene esercitata congiuntamente da tutte e due i genitori.
Nell’ipotesi in cui i genitori hanno entrambi riconosciuto il figlio ma non convivano insieme in questo caso la potestà genitoriale viene esercitata dal genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento.
Il giudice, nell’esclusivo interesse del figlio, può anche disporre diversamente; può anche escludere dall’esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
Il genitore che non esercita la potestà ha il poter di vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore.
Dall’esame dell’ articolo citato si può notare come la legge riconosca il valore dell’unione di fatto come comunità familiare, in quanto luogo di inserimento del figlio. Le conseguenze del riconoscimento coinvolgono solo la posizione del figlio stesso non coinvolgendo in alcun modo il rapporto dei genitori tra loro, i quali non essendo sposati non viene disciplinato dalla legge.
L’art. 4 della legge 54 /2006 stabilisce che le disposizioni di tutti gli articoli precedenti (le quali si applicano in caso di separazione e di divorzio) si estendono anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Questa disposizione ha suscitato un contrasto giurisprudenziale in ordine alla competenza per i procedimenti aventi ad oggetto i predetti minori, questo conflitto è stato risolto dalla Corte di Cassazione.
La sentenza della cassazione ha dato atto della necessità d' unificazione delle competenze relative all’affidamento ed al mantenimento dinanzi ad un unico organo, il tribunale dei minori.
In questo modo i genitori di figli nati fuori del matrimonio non sono più costretti ad adire due tribunali, quello dei minori per l’affidamento e quello ordinario per le questioni economiche.