Divorzio |
Scioglimento del matrimonio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nel nostro ordinamento si parla di scioglimento del matrimonio quando ci si riferisce ad un matrimonio contratto con il rito civile; ed è definito cessazione degli effetti civili del matrimonio il venir meno del matrimonio celebrato con il rito religioso, sia esso cattolico che acattolico.
Scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono meglio conosciuti con il termine divorzio.
Il divorzio è previsto e disciplinato dalla L. n. 898 del 1 dicembre del 1970.
Il matrimonio si può sciogliere al di là della morte di uno dei due coniugi, ex art. 149 c. c., anche attraverso il divorzio.
La legge dispone che il giudice pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio quando, esperito il tentativo di conciliazione, verifica che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta per l\'esistenza di una delle cause che sono previste dall\'art. 3 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, successivamente modificata dalla L. n. 74 del 1987.
Comunemente si ritiene che il divorzio si possa ottenere solo a seguito di separazione consensuale e/o giudiziale trascorso il tempo previsto dalla legge.
In realtà le ipotesi in cui un soggetto può ottenere una pronuncia di divorzio sono riconducibili a cinque gruppi:
1) A seguito di separazione consensuale o separazione giudiziale
protrattasi ininterrottamente per tre anni. Lo scioglimento in questo caso può aversi dopo che sia stata pronunciata separazione giudiziale passata in giudicato, oppure dopo che sia stata omologata dal tribunale la separazione consensuale. In quest\'ultimo caso, però, è bene precisare che il triennio decorre non dall\'omologa, ma dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale.
2) Matrimonio non consumato;
3) Divorzio ottenuto all\'estero dal coniuge cittadino straniero;
4) Cambiamento di sesso;
5) Condanna penale di uno dei due coniugi: lo scioglimento del matrimonio in questo caso può essere chiesto da uno dei due coniugi, quando, dopo la celebrazione del matrimonio, latro coniuge sia stato condannato: a) all\'ergastolo ovvero ad una pena superire ai 15 anni; b) a qualsiasi pena detentiva per incesto, violenza carnale ovvero per induzione o sfruttamento della prostituzione, ecc. c) qualsiasi pena per omicidio volontario in danno del figlio, ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio; d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne per i seguenti delitti commessi a danno del coniuge o di un figlio: delitti di lesioni personali gravissime, delitto di circonvenzione di incapace, ecc.
Le conseguenze giuridiche a seguito del divorzio
Dopo l’annotazione della sentenza nei registri dello Stato civile i coniugi riacquistano la libertà di stato e possono contrarre nuovo matrimonio, che potrà essere celebrato con rito religioso nel caso in cui i due ex coniugi fossero uniti da matrimonio civile, con rito civile se erano uniti da matrimonio concordatario, cioè di quel matrimonio celebrato in Chiesa ma con effetti civili.
La legge prevede tra l’altro con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, il Tribunale possa disporre un assegno di mantenimento a favore dei figli e dell’altro qualora quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Nel caso in cui il coniuge titolare dell’assegno di mantenimento passi a nuove nozze cessa l’obbligo per altro coniuge di corrispondere l’assegno, al contrario, obbligo di mantenimento nei confronti dei figli permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.
La legge n. 898/1970, all’ottavo comma, prevede per gli ex coniugi la possibilità di concordare, quale modalità di esecuzione dell’obbligo assistenziale permanente post matrimonium, la corresponsione del quantum in un’unica soluzione. Su questo punto la Corte di cassazione ha precisato con una sentenza la 5302/2006 che "gli accordi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all’assegno divorziale sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo. Ne consegue che la disposizione dell’ art. 5 comma 8 l. n. 898 del 1970 nel testo di cui alla l. n. 74 del 198 - a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell’assegno divorziale può avvenire in un’unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico - non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati “secundum ius”, non possono implicare rinuncia all’assegno di divorzio."
Inoltre il coniuge titolare dell’assegno di mantenimento ha diritto ex art. 9 comma 3 della legge sul divorzio a percepire la pensione di reversibilità, calcolata nel caso di ex coniuge superstite sulla durata del rapporto.
Inoltre l’art. 12 bis della medesima legge prevede,inoltre, che l’ex coniuge abbia diritto ad una percentuale del TFR spettante all’altro coniuge anche se l’indennità sia venuta a maturare dopo la sentenza di divorzio.
I requisiti coincidono in gran parte con quelli previsti per la percezione della pensione di reversibilità: precedente sentenza di divorzio passata in giudicato, titolarità dell’assegno di divorzio, e mancato passaggio a nuove nozze da parte dell’ex coniuge beneficiario. Si richiedono, però, due ulteriori presupposti: la cessazione del rapporto di lavoro da cui deriva l’indennità e la maturazione da parte del coniuge onerato del diritto a percepire il TFR.
La cassazione con la sentenza del 07.06.199 n. 5553 ha chiarito che l’art. 12 bis, va interpretato nel senso che l’ex coniuge ha diritto alla quota di TFR solo qualora la stessa sia maturata e percepita dopo la proposizione della domanda introduttiva del divorzio, e non prima.
Per quanto concerne il rito nel caso in cui gli ex coniugi si trovino d’accordo sulle condizioni di divorzio, potranno depositare domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e /o scioglimento del matrimonio, è un procedimento molto più snello rispetto ad uno contenzioso ed evita alle parti inutili lungaggini burocratiche ed aggravi di spese legali. Si risolve normalmente in un’unica udienza.
Avvertenza: : i contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un professionista qualificato. L\'autore declina ogni responsabilità per un utilizzo improprio o non aggiornato di tali contenuti. Per avere una soluzione certa della questione giuridica che interessa è opportuno che l\'utente prenda contatto con lo studio legale richiedendo una consulenza legale on-line, oppure fissando un appuntamento presso lo studio del professionista.
Dizionario dei termini giuridici, Angelo Favata , CELT Casa editrice la Tribuna