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Diritto ecclesiastico

Sommario: 1. Rapporti tra autorità statali ed autorità religiose - 2. Il matrimonio canonico con effetti civili

1. Rapporti tra autorità statali ed autorità religiose
Nelle prime società umane i concetti di diritto e quello di religione erano così intimamente collegati che non si distingueva l’idea di “reato” da quella di “peccato”
Con l’avvento del cristianesimo e con il conseguente affermarsi del principio evangelico del “dare a Cesare ciò che è di Cesare ed a Dio ciò che è di Dio”, iniziava quel contrasto tra autorità statale e autorità religiosa che, nei secoli che seguirono, pose di fronte Papa e Vescovi da un lato, Re e principi dall’altro.
Da questa contrapposizione è scaturito, come conseguenza, il problema di armonizzare i dettami dell’autorità politica e di quella religiosa: infatti entrambe queste autorità, ciascuna per suo conto, impongono regole di comportamento alo stesso aggregato di individui.
La legislazione degli stati può essere, nei confronti di una o più confessioni religiose, orientata in senso:
- favoritivo, sistema confessionale
- avversativo, sistema laico antiecclesiastico
- indifferente, assoluta parità i trattamento per tutte le religioni
In Italia la religione cattolica apostolica romana ha sempre goduto e gode tuttora, nonostante alcune recenti apparenze formali, di una posizione di preminenza, non solo perché ha informati e informa le tradizioni nazionali, ma anche perché costituisce il credo della quasi totalità della popolazione.
Fino all’accordo del 18 febbraio del 1984, infatti, il nostro ordinamento giuridico operava una netta distinzione tra la religione cattolica, considerata come religione di Stato da un lato, ed i culti acattolici dall’altro.
Venuto meno, con l’art. 1 del sopramenzionato Accordo, il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato, non è più possibile parlare ora di una distinzione tra la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, l’una e le altre sono ugualmente libere di fronte alla legge (art. 8, 1° comma Cost).
Ciò, comunque, non esclude che la confessione cattolica continui a godere di una posizione di preminenza rispetto alle altre (art.7 e 8 della Cost).

2. Il matrimonio canonico con effetti civili
Sino al Concordato del 1929 il matrimonio civile ed il matrimonio canonico, ciascuno nel proprio ambito erano contrapposti, e, per così dire, inconciliabili.
Ed, infatti, fino a quella data, vigeva in Italia il regime del matrimonio civile obbligatorio, in base al quale l’unica forma di matrimonio valida per il nostro ordinamento giuridico era quella del “matrimonio civile”, previsto e regolato autonomamente nel suo sorgere e nel suo sviluppo dalle leggi dello Stato e celebrato alla presenza di un organo dello Stato.
Quindi, esclusività del matrimonio civile disciplinato dagli artt. 55-129 c.c. del 1865 e irrilevanza del matrimonio canonico per l’ordinamento italiano.
Successivamente l’art. 34 del Concordato del 1929 rinnovò radicalmente il sistema, riconoscendo al sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.
Con l’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa in materia matrimoniale sono stati regolati in maniera nuova rispetto al passato, con l’art. 8 e relative precisazioni interpretative di cui al punto 4 del relativo Protocollo addizionale.
Attualmente in Italia esistono tre diverse discipline del negozio matrimoniale civilmente rilevate:
- matrimonio civile, celebrato davanti l’ufficiale di stato civile, interamente regolato dalle disposizioni del codice civile 8 artt. 79-158)
- matrimonio canonico,celebrato innanzi un ministro del culto cattolico e avente effetti civili: esso è sottratto alla disciplina del codice civile in quanto regolato, come prevede l’art. 82 cod.civ. “in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia”.
- matrimonio c.d. acattolico, celebrato davanti a ministri dei culti diversi da quello cattolico
In pratica i tipi di matrimonio, nel nostro ordinamento, si riducono sostanzialmente a due: quello civile vero e proprio e quello religioso cui lo Stato riconosca, in virtù del Concordato o di intese, effetti civili a seguito della trascrizione nei registri dello stato civile.
La procedura per il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso è la seguente:
1 - pubblicazioni civili;
2 - eventuali opposizioni;
3 - celebrazione del matrimonio;
4 - trascrizione

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Dizionario dei termini giuridici, Angelo Favata , CELT Casa editrice la Tribuna
Le Xikon, I nuovi strumenti di studio, diritto privato civile, Ed. Simone.



 





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